È obbligatoria la dotazione e l’abilitazione all’uso dei Dae per tutte le società sportive professionistiche e dilettantistiche

DONARE

Chi può usufruire…

Persone fisiche, società, soggette all’Imposta sul reddito (Ires), che possono dedurre dal reddito le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% e nella misura massima di 70.000 euro annui.

A favore di…

Erogazioni liberali in favore delle Associazioni Sportive, ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale, Fondazioni.

Per effetto del D.L. n. 35 del 2005 le persone fisiche e gli enti soggetti all’Ires possono dedurre dal reddito, in fase di dichiarazione, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS, nel limite del 10% e nella misura massima di 70.000 euro annui.

Le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;

Le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari;

Il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l’indicazione dei relativi valori.

È necessario che il beneficiario dell’erogazione tenga scritture contabili che descrivano le operazioni poste in essere nel periodo di gestione;

Rediga, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del periodo di gestione

Lo stato patrimoniale deve distinguere tra attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi e la gestione del patrimonio finanziario.

Il rendiconto gestionale deve indicare tipologia e qualità delle risorse, sia in entrata che in uscita. È consigliabile che l’ente predisponga una relazione sulla gestione per illustrare le varie voci di bilancio.

L’inadempimento dei suddetti presupposti comporta la perdita del beneficio della deduzione fiscale per il donante.

In alternativa alla deducibilità sopra illustrata, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle ONLUS possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 19% da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro.

“PIÙ DAI, MENO VERSI”

La legge 80 del 14 maggio 2005

È chiamata “PIÙ DAI, MENO VERSI”, che ha attuato il decreto legge n°35 del 14 marzo 2005, stabilisce che imprese e persone fisiche, enti commerciali e non commerciali, possano dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso (fino ad un valore massimo di 70.000 euro) qualora questo sia stato oggetto di donazione nei confronti di soggetti non-profit riconosciuti.

Rebuilt From the Inside Out

La legge “PIÙ DAI, MENO VERSI” ha segnato una grande rivoluzione nel sistema delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato Italiano, riconoscendo l’importanza fondamentale degli enti non-profit, quali motori di sviluppo e coesione sociale. Queste regole vigono per le donazioni effettuate a partire dal 17 marzo 2005, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 35 citato.

Quali sono i soggetti beneficiari delle deduzioni?

I soggetti beneficiari delle deduzioni sono le persone fisiche soggette all’IRPEF; gli enti soggetti all’IRPEG.
I beneficiari delle erogazioni liberali, invece, sono le Onlus (comprese le Onlus di diritto e le Onlus parziali); le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nell’apposito registro nazionale; le Fondazioni e le Associazioni riconosciute, che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.